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Obbligo di informare dell’approssimarsi della fine del comporto – App. Roma n. 3417 del 2021
domenica 14 novembre 2021
BY APALEX
Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, 22 settembre 2021 n. 3238 – Pres. Cocchia Est. Boeri – C.F. (avv. Filippo Aiello) c. Impresa V.C. in Amministrazione Giudiziaria (avv. Alessandro Travaglini)
Licenziamento individuale – impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria – obbligo di comunicazione dei motivi – sussiste – inefficacia del recesso.
È necessario uniformare la disciplina contenuta nel d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) sulla facoltà di “recesso”, da parte dell’amministrazione giudiziaria, da un rapporto di lavoro pendente, ai principi generali lavoristici. E’ quindi necessario che nella lettera di recesso l’amministratore giudiziario indichi il contenuto delle proposte accettate dal giudice delegato sulla mancata prosecuzione dei rapporti di lavoro pendenti oppure il contenuto del provvedimento non conforme adottato dal giudice delegato sulla proposta dell’amministratore giudiziario di prosecuzione del rapporto; e ciò affinché il lavoratore possa avere conoscenza delle ragioni dell’altrui dichiarazione di non subentro e valutare se contestarle giudizialmente o meno.
Art. 56 d.lgs. 159/2011.
Durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro, la parte datoriale veniva sottoposta a procedimento di sequestro prevenzionale penale ex artt. 16 e 20 del d.lgs. 159/2011 (detto anche CAM –codice antimafia) e l’attività dell’impresa proseguiva sotto la direzione e la supervisione degli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale Penale.
Il lavoratore riceveva una lettera di risoluzione che conteneva unicamente il richiamo al procedimento del Giudice Delegato di “non subentro” nel rapporto di lavoro.
Il lavoratore, assistito da questo studio legale, impugnava il recesso deducendo, inter alia, che l’art. 56 CAM non consente una risoluzione ad nutum svincolata da ogni motivazione.
Il Tribunale rigettava il ricorso affermando, sul punto, che l’amministrazione giudiziaria aveva dichiarato di non subentrare nel rapporto di lavoro e quindi aveva esercitato la facoltà prevista dall’art. 56 primo comma CAM per i contratti relativi all’azienda, applicabile anche ai contratti di lavoro subordinato. Si trattava ad avviso del Tribunale di una facoltà risolutoria ad nutum di carattere speciale fondata su ragioni di opportunità nella prosecuzione del rapporto rispetto alle quali l’autorizzazione del giudice delegato e la stessa posizione di titolare di un munus publicum da parte dell’amministratore giudiziario erano ritenute dalla legge garanzie sufficienti, almeno in linea di principio, a proteggere i lavoratori da possibili abusi ed arbitri.
Il lavoratore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado ritenendo che non potessero esservi deroghe alle ordinarie regole lavoristiche in materia di licenziamento anche in tema di comunicazione dei motivi del recesso.
La Corte d’Appello, anche alla luce delle modifiche all’art. 56 CAM ad opera della legge n. 161/2017 ritenute applicabili alle procedure di amministrazione giudiziaria pendenti, ha affermato che la disciplina contenuta nel codice antimafia sulla facoltà di “recesso” da parte dell’amministrazione giudiziaria da un rapporto di lavoro pendente, deve conformarsi ai principi generali lavoristici ed è, pertanto, necessario che, nella lettera di recesso, l’amministratore giudiziario fornisca le indicazioni contenute nella disposizione di cui all’art. 56 cit. affinché il lavoratore possa avere conoscenza delle ragioni dell’altrui dichiarazione di non subentro e valutare se contestarle giudizialmente o meno.
Poiché nel caso in esame l’amministrazione giudiziaria aveva del tutto omesso qualsiasi motivazione in tal senso, il licenziamento è stato ritenuto inefficace con applicazione della sanzione indennitaria.