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Non si deve insinuare nel passivo il credito non contestato per TFR sorto nel corso del fallimento
mercoledì 17 novembre 2021
BY APALEX
Cass. civ., sez. I, sent., 15 novembre 2021, n. 34435. S.R. (Avv. Filippo Aiello) c. Fall. O. (n.c.)
Fallimento – crediti prededucibili non contestati per collocazione e ammontare – insinuazione al passivo – ultratardiva entro l’anno – non necessaria.
I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare “non contestati per collocazione e ammontare” di cui alla L. Fall., art. 111 bis, comma 1, esclusi dall’accertamento con le modalità di cui al capo V della L. Fall., non debbono essere insinuati al passivo nel termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4, e neppure nel limite temporale di un anno, individuato in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione e sulla scorta dei principi costituzionali di cui all’art. 3 Cost., e all’art. 24 Cost., decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.
Art. 111-bis L.F.
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Un lavoratore, assistito da questo studio, operava in una impresa che, nelle more, veniva dichiarata fallita. Veniva, quindi, licenziato dal curatore del fallimento il quale indicava il suo credito per trattamento di fine rapporto nella Certificazione Unica.
Dopo tre anni dal licenziamento, il fallimento procedeva ad un riparto parziale ma non provvedeva ad includervi e, quindi, a pagare il credito del lavoratore per TFR. Il lavoratore, pertanto, presentava, dopo pochi mesi, una domanda “ultratardiva” di ammissione al passivo fallimentare per il credito dovuto al mancato pagamento del TFR maturato.
Dapprima il giudice delegato e poi il Tribunale in sede di opposizione negavano il riconoscimento del credito ritenendo che il lavoratore fosse incorso nel termine di decadenza di dodici mesi ex art. 101 L.F..
Il lavoratore impugnava in Cassazione la pronuncia del Tribunale sostenendo, inter alia, che il credito in questione, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, era un credito prededucibile non assoggettato al termine annuale previsto dall’art. 101 l.fall..
La Suprema Corte dopo aver rimesso la questione in pubblica udienza, all’esito, ha emesso la sentenza 15 novembre 2021, n. 34435 nella quale ha svolto un compiuto esame degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’argomento e, in particolare, soffermandosi sul più recente secondo cui, in coerenza con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sarebbe possibile applicare il termine decadenziale di un anno – ex art. 101 l.fall. – facendolo decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.
Tuttavia, trattandosi, nella specie di un credito prededucibile non contestato, la Cassazione ha assunto una diversa decisione alla luce di quanto previsto dall’art. 111-bis l.fall. secondo cui non devono essere accertati secondo le modalità di cui al capo V del R.D. n. 267/1942 i crediti «non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio». Per questi crediti la procedura provvede al pagamento senza che sia necessaria la domanda di ammissione al passivo.
La Suprema Corte ha rilevato che, nella specie, si trattava di un credito prededucibile perché sorto dopo la dichiarazione di fallimento quindi nel corso della procedura ed a seguito dell’intimazione di cessazione del rapporto di lavoro comunicata dal Curatore medesimo.
Inoltre, in ordine alla “non contestazione”, la Cassazione ha osservato come non sia sufficiente una semplice non opposizione da parte della procedura ma ci si deve trovare in presenza di un vero e proprio contegno ammissivo del credito. Contegno sussistente nel caso in esame in quanto il credito per TFR del dipendente derivava dall’intimazione del licenziamento del Curatore e l’importo era stato quantificato nel CUD sicché non necessitava alcuna insinuazione al passivo.